STATUTO

 

CAPO I

FINALITA' ED EMBLEMA

 

Art. 1

  Il Movimento denominato “Rinnovamento Sociale[1]” (RS) è una associazione politica di cittadini, ispirata ad una concezione spirituale della vita, che ha il fine di garantire la dignità e gli interessi del popolo italiano, nella ininterrotta continuità storica delle sue tradizioni di civiltà e nella sua prospettiva di un progressivo processo di integrazione europea.

Gli aderenti a tale Movimento si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche, cristiane e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di giustizia e solidarietà, operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, della tutela ambientale e dell’equo-solidarietà nei confronti di tutti i Paesi arretrati.

 

 

Art. 2

 L'emblema di RS è momentaneamente costituito della scritta ………… il tutto iscritto in un cerchio…. su fondo …….

 

 

CAPO II

 

GLI ISCRITTI

 

Art. 3

 Possono iscriversi a RS coloro che, condividendone i principi, intendono sostenere la sua azione politica ed agire per la crescita della sua organizzazione. L'iscrizione può avvenire on line, seguendo le opportune indicazioni all’interno del sito web del movimento, attraverso c/c postale, oppure sottoscrivendo l'apposita richiesta direttamente presso la sede di appartenenza in base alla residenza. Sulla domanda di iscrizione deve pronunciarsi entro due mesi la Commissione di Vigilanza. In mancanza di tale giudizio la domanda è da ritenersi accolta.

L'iscrizione va rinnovata annualmente.

 

Art. 4

La qualità di iscritto si perde per:

1) dimissioni, incompatibilità o mancato rinnovo dell'iscrizione;

2) espulsione per indegnità o per aver danneggiato l'attività del Movimento. Devono considerarsi indegni gli iscritti che attuino comportamenti arrecanti particolare disonore e danno all'immagine del Movimento e dei suoi iscritti o che incorrano in sentenze penali definitive;

3) l'aver perseguito volutamente in contrasto con le finalità del presente statuto e con l’indirizzo di politica generale o l’aver stipulato accordi nelle campagne elettorali, ove non                        preventivamente comunicati, motivati ed autorizzati.

 

Art. 5

 

E' incompatibile l'iscrizione al Movimento con la contemporanea adesione o iscrizione:

a - ad altro partito o movimento politico;

b - ad associazioni segrete;

c - alla massoneria;

d - ad associazioni, organizzazioni, gruppi aventi scopi o svolgenti attività inconciliabili con le finalità ed i programmi del Movimento. Nel caso in cui l'iscritto sia oggetto di azione giudiziaria per reati infamanti, la qualità di iscritto è automaticamente sospesa, salvo contraria decisione della Segreteria Politica Generale.

Non possono iscriversi al Movimento i minori di anni 16.

 

Art. 6

 

Possono federarsi al Movimento e partecipare alla scelta degli organi direttivi, gruppi, comitati, associazioni, movimenti o partiti che intendano agire politicamente ispirandosi ai principi previsti dal presente Statuto o che vogliano affiancare le proprie forze all'iniziativa politica del Movimento. La volontà di federarsi deve essere espressa attraverso una dichiarazione pubblica ed attraverso la consegna dello Statuto alla Segreteria Politica Generale che esprimerà sulla stessa, motivato e pregiudiziale parere.

 

 

CAPO III

 

DIRITTI E DOVERI DELL'ISCRITTO

 

Art. 7

 

Tutti gli iscritti hanno eguali diritti e doveri nei limiti fissati dalle norme del presente Statuto.

 

Art. 8

 

Gli iscritti si suddividono in :

1) Aderenti fondatori;

2) Aderenti ordinari;

Gli iscritti operano attivamente e pubblicamente per il Movimento, ne diffondono e difendono i principi ed il programma con una costante e personale azione di presenza politica in ogni ambiente.

Collaborano all'attività ed all'organizzazione, partecipano regolarmente ed attivamente alle riunioni, agli incontri ed alle manifestazioni promosse dal Movimento. Ai fondatori spetta di diritto la partecipazione al Comitato Centrale.

 

Art. 9

 

Ogni iscritto accetta i principi, il programma politico, lo Statuto ed i regolamenti del Movimento deliberati dagli organi competenti. Tutti devono contribuire al finanziamento del Movimento in ragione e nei limiti delle loro reali possibilità, prestando nel caso anche la propria opera. Gli iscritti al Movimento hanno il dovere morale di solidarietà e di assistenza reciproca.

Gli eletti negli Enti Locali e I parlamentari, che percepiscano indennità per la loro carica, verseranno il 20% degli emolumenti percepiti:

-         alle rispettive Unità territoriali di appartenenza, nel caso degli eletti nelle amministrazioni

      circoscrizionali;

-    alla Federazione provinciale, nel caso degli eletti nelle amministrazioni comunali, provinciali e 

      regionali;

- alla Direzione Nazionale, nel caso dei parlamentari.

 

 

Art. 10

 

Tutti gli iscritti hanno diritto di parola nelle riunioni organizzate dal Movimento, e possono formulare proposte ed osservazioni. Il diritto d'intervento può essere limitato in relazione al tempo disponibile per l'assemblea. Ogni iscritto può rivolgere istanza ad ogni organo del Movimento. L’Associazione si avvarrà di un proprio sito Web attraverso il quale gli iscritti potranno formulare proposte e partecipare a dibattiti sulla relativa chat.

 

 

CAPO IV

 

ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO

 

Art. 11

 

Il Movimento è organizzato in strutture territoriali che si articolano in:

- Unità Territoriali Locali;

- Federazioni Provinciali;

 

 

L’UNITA’ TERRITORIALE LOCALE

 

Art. 12

 

L'unità fondamentale organica del Movimento è l’UTL. L’UTL si costituisce per iniziativa degli iscritti in un numero non inferiore a sette, con atto scritto che deve essere comunicato al più vicino organo o rappresentante ufficiale del Movimento ed alla Segreteria Nazionale che provvede alla nomina immediata di un Commissario reggente. Trascorsi tre mesi dalla sua costituzione, essa si intende validamente costituita, con la nomina del segretario da parte dell’assemblea degli iscritti

 

Art. 13

 

Sono organi dell’UTL:

1) L'Assemblea degli iscritti;

2) La Giunta sezionale;

3) Il Segretario;

 

Art. 14

 

L'assemblea degli iscritti elegge il Segretario. L’assemblea elegge i delegati al Congresso provinciale e nazionale e nomina i due membri di diritto del Comitato Centrale. Deve essere convocata almeno ogni anno o quando lo richiedano i 3/5 degli iscritti militanti e aderenti, il Segretario provinciale o il Segretario della Sezione. Può approvare mozioni e ordini del giorno purché sottoscritti da almeno cinque iscritti.

 

Art. 15

 

La Giunta sezionale è nominata dal Segretario della Sezione e lo affianca nella direzione politica ed

organizzativa della Sezione stessa. E' composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Nel suo ambito il Segretario della sezione nomina un Vicesegretario.

 

Art. 16

 

Il Segretario rappresenta e dirige l’UTL, ponendo in essere le iniziative idonee a svilupparla ed

attuando le disposizioni provenienti dagli organi superiori. Accoglie le richieste di iscrizione e di

assegnazione di qualifica, fornendo il proprio parere congiuntamente a quello della Giunta. E' eletto ogni due anni dall'Assemblea degli iscritti. Deve presentare una relazione annuale della attività della UTL agli iscritti, la cui mancata approvazione da parte dell'Assemblea ne provoca la decadenza. Può sospendere nei soli casi di urgenza gli iscritti dall'attività politica, proponendo all'organo competente l'istruttoria della pratica e le relative sanzioni. Redige i bilanci preventivi e consultivi dell’UTL, che saranno approvati dai Revisori dei Conti.

 

 

 

LA FEDERAZIONE

 

Art. 17

 

La Federazione è l'organo politico che rappresenta il Movimento di norma nel territorio di una Provincia.

 Laddove esigenze organizzative lo richiedano, stante la particolare estensione territoriale della Provincia o quando il suo ambito territoriale presenti caratteristiche omogenee per tradizione storica, culturale o per l'importanza economica e sociale dei suoi insediamenti, la Segreteria Politica Generale potrà disporre la costituzione di una nuova Federazione su proposta del Dipartimento Organizzazione.

 

Art. 18

 

Sono organi della Federazione:

1) L’Assemblea degli iscritti;

2) La Segreteria Provinciale;

3) Il Segretario Provinciale;

 

Art. 19

 

Il Congresso della Federazione si pronuncia sull'attività politica, organizzativa ed amministrativa del Segretario provinciale. Discute e approva documenti, ordini del giorno e determina l'indirizzo operativo della Federazione. Elegge il Segretario provinciale e i delegati al Congresso Nazionale. Approva il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione. Si riunisce almeno una volta ogni due anni.

 

 

Art. 20

 

La Segreteria è nominata dal Segretario provinciale e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Opera per la presenza del Movimento in ogni Comune in cui si estende la competenza della Federazione. Coordina e ratifica la formazione delle liste dei candidati alle elezioni fino al livello provinciale. Ove ricorrano particolari motivazioni di ordine politico o organizzativo, la ratifica delle liste elettorali è soggetta al parere definitivo della Segreteria Politica Generale.

 

 

Art. 21

 

La Segreteria Provinciale è composta da un minimo di sei ad un massimo di dodici membri nominati dal Segretario provinciale. Si riunisce almeno ogni mese o quando ne faccia richiesta il Segretario provinciale o la metà più uno dei suoi componenti. Le riunioni sono chiuse al pubblico e delle stesse va redatto formale verbale firmato da tutti i partecipanti. Su invito del Segretario provinciale possono presenziare i dirigenti nazionali o persone chiamate a riferire dallo stesso. Il Segretario provinciale nomina il Tesoriere ed un Vicesegretario scegliendoli tra i membri stessi della Segreteria Provinciale.

 

Art. 22

 

Il Segretario Provinciale rappresenta l'unità della Federazione, ne è personalmente responsabile e ne

 indirizza l'attività secondo i deliberati e le disposizioni del Congresso Nazionale e le direttive del Comitato Centrale e della Segreteria Politica Generale. Presiede e convoca le riunioni dei coordinatori di collegio oltre a quelle della segreteria. Può nei soli casi di gravità disporre la sospensione immediata cautelativa degli iscritti e il commissariamento delle UTL. E' eletto ogni due anni dal Congresso provinciale.

 

 

 

CAPO V

 

LE STRUTTURE DI STAFF

 

Art. 23

 

 

Al fine di realizzare un costante collegamento con le categorie professionali, culturali, economiche e produttive, nel quadro di una visione organica della vita politica, sociale ed economica, e di affiancare agli organi centrali e periferici del Movimento organismi di consulenza è costituito il Dipartimento Programmatico per l’Economia e l’Ambiente (DIPEA) che affianca il Segretario Nazionale nelle scelte di indirizzo tecnico-economico.

Il Comitato Centrale nomina il Presidente ed i Vice Presidenti e lo articola e struttura secondo le

esigenze del Movimento, affidando ad esso compiti di studio, di promozione, di presenza e di iniziativa in tutti i settori della vita sociale del paese.

Di tali scelte ed indirizzi il Segretario Nazionale terrà conto nell'attività politica del Movimento.

 

Art. 24

 

Il DIPEA diffonde le tesi politiche e in modo particolare quelle socioeconomiche del Movimento, rappresenta nelle diverse strutture istituzionali le istanze ed i problemi delle categorie in una visione organica ed integrata delle esigenze delle forze del lavoro e della produzione. Il Dipartimento Economia e Ambiente :

a) Promuove la partecipazione delle categorie culturali e professionali all'attività politica, sociale ed economica del Movimento;

b) intraprende ogni possibile iniziativa nel quadro dei programmi di attività delle federazioni provinciali, particolarmente rivolti ai problemi sociali ed economici;

c) svolge indagini conoscitive ed attività consultiva per gli organi politici delle federazioni sulle materie sociali ed economiche, anche su incarico della Segreteria Politica Generale;

d) promuove la costituzione di organismi ed associazioni parallele utili alla tutela degli interessi delle categorie e della collettività;

e) svolge indagini conoscitive nell'ambito delle categorie per individuare i problemi di più vasta risonanza politica ed esprime pareri vincolanti per gli organi politici delle federazioni;

f) promuove attività di ricerca e di studio nei settori di maggiore interesse economico e sociale ed elabora pareri motivati e vincolanti sui problemi del lavoro e della produzione.

 

 

Art. 25

 

Il Dipartimento viene convocato periodicamente dal Segretario Nazionale, il quale affida ad esso la

soluzione dei problemi inerenti le categorie del lavoro e la loro gestione. L'ufficio di Presidenza del

Dipartimento partecipa attivamente alle attività del movimento, ed è responsabile dell’organizzazione di dibattiti e seminari.

I componenti del Dipartimento Economia e Ambiente sono nominati dalla Segreteria Politica Generale su proposta del Segretario del Movimento.

Le attività di ricerca del Dipartimento vertono principalmente sulle seguenti tematiche :

01 - Amministrazione pubblica

02 – Sviluppo Economico, Congiuntura, Welfare e e-Economy

03 - Territorio, ambiente, sviluppo sostenibile,programmazione urbanistica e Trasporti

04 - Agricoltura, zootecnia, pesca

05 – Industria, Servizi, Commercio e Turismo

06 – Volontariato e iniziative Equo-solidali

07 - Comunicazioni

08 - Sport, Arte, Spettacolo

09 - Scuola, Cultura e Sport

 

L'attività del Dipartimento sarà svolta su apposito regolamento che sarà redatto dall'Ufficio di Presidenza dello stesso e approvato dal Comitato Centrale.

 

 

IL COMITATO CENTRALE

 

Art. 26

 

Il Comitato Centrale determina le linee dell'azione politica del Movimento e ne elabora gli orientamenti programmatici sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale. Approva il bilancio consuntivo e preventivo del Movimento. Dispone il numero dei delegati elettivi ammissibili con riguardo ai delegati delle Federazioni e delle associazioni federate, nomina su proposta del Segretario Nazionale il Segretario Generale e la Segreteria Generale del Congresso - cui spetta la preparazione delle operazioni e la stesura del regolamento congressuale. Approva il regolamento del Congresso.

Determina le direttive per la stampa del Movimento e  sceglie i responsabili delle relazioni esterne.

Ratifica le candidature elettorali di cui agli articoli precedenti. Nomina, su proposta del Segretario

Nazionale, il Segretario Amministrativo Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e la Commissione Centrale di Disciplina. Approva la relazione annuale del Segretario Nazionale.

Nel caso di dimissioni del Segretario Nazionale il Comitato Centrale elegge il nuovo Segretario,

 impegnandolo alla convocazione straordinaria del congresso entro un anno. Il Comitato Centrale si riunisce almeno ogni quattro mesi, delibera in assemblea plenaria ed esamina i risultati dei lavori e le proposte delle Commissioni di lavoro. Dopo quattro assenze non giustificate da gravi e comprovati motivi, il componente il Comitato Centrale può decadere dalla carica a seguito di una votazione a maggioranza assoluta da parte del Comitato Centrale stesso.

 

Art. 27

 

Il Comitato Centrale è composto dagli iscritti fondatori più 2 membri per ogni UTL Ad esso partecipano a pieno titolo i Segretari provinciali e l’Amministratore Nazionale.

Il COMITATO CENTRALE elegge nel suo seno un Presidente e due Vice Presidente. Si riunisce ogni quattro mesi su convocazione del Presidente, di concerto con il Segretario Nazionale, oppure su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.

 

Art. 28

 

Alle riunioni del COMITATO CENTRALE partecipano con solo diritto di parola i parlamentari, i sindaci, i consiglieri regionali, comunali e circoscrizionali, i Componenti delle Commissioni di Vigilanza e i Revisori dei Conti. Il Presidente della Commissione di Vigilanza partecipa a pieno titolo.

 

 

 

Art. 29

 

 

 Il Comitato Centrale inoltre delibera sull'attività politica ed organizzativa. Stabilisce le direttive per i gruppi parlamentari e per I consiglieri degli Enti locali, ratifica la nomina del Segretario Nazionale Amministrativo.Il Comitato Centrale stabilisce pure dove candidarsi e i nominativi da inserire nelle liste elettorali.

 

 

 

LA SEGRETERIA POLITICA GENERALE

 

Art. 30

 

La Segreteria Politica Generale è nominata dal Segretario Nazionale previa ratifica da parte del Comitato Centrale. È costituita da un numero di componenti - compresi il Presidente del Comitato Centrale, i Vice Segretari - non superiore a 11 e comunque di numero sempre dispari. È l'organo che ha il compito della attuazione della politica del Movimento e del coordinamento dei settori di attività, esamina il rendiconto finanziario semestralmente redatto dall’Amministratore Nazionale.

Ratifica lo scioglimento di un esecutivo Federale e la nomina del Commissario straordinario per la

temporanea reggenza della Federazione, stabilendo la data per il congresso straordinario per l'elezione delle cariche. Tra i Vice Segretari nazionali il Segretario può designare quello che lo sostituisce quale legale rappresentante del Movimento in caso di assenza o di impedimento.

Autorizza la costituzione di nuove Federazioni.

 

 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE

 

Art. 31

 

Il Segretario Nazionale rappresenta il Movimento, ne promuove e dirige l'azione politica, operativa ed organizzativa.

Può convocare ogni organo territoriale del Movimento ed ha il potere di deferire alla Commissione centrale di Vigilanza ogni iscritto, adottando anche in attesa di definitiva decisione, provvedimenti sospensivi.

Presiede e coordina le riunioni della Segreteria Politica Generale.

Nomina:

- la Segreteria Politica Generale,

- i Vicesegretari nazionali,

Provvede alla riscossione dei contributi previsti per legge. È il rappresentante legale a tutti gli effetti del Movimento.

Convoca di intesa con il Presidente del Comitato Centrale le riunioni del Comitato medesimo.

 

 

Art. 32

 

Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso in base a quanto previsto dal regolamento congressuale approvato dal Comitato Centrale di cui all'art. 35. Le elezioni  avvengono a scrutinio segreto.

 

 

CAPO VI

 

IL CONGRESSO NAZIONALE

 

Art. 33

 

Il Congresso Nazionale stabilisce gli orientamenti politici generali del Movimento, elegge il Segretario Nazionale, il Presidente ed il Comitato Centrale, modifica e revisiona lo Statuto. Il Congresso è convocato ogni due anni o in via straordinaria su richiesta dei tre quarti dei componenti del Comitato Centrale.

 

Art. 34

 

Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente del Movimento che, verificatone il regolare

insediamento, ne dirige i lavori coadiuvato da un Ufficio di Segreteria eletto a norma del Regolamento del Congresso di cui all'art 35.

 

Art. 35

 

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto e di parola:

1) I delegati eletti dalle federazioni;

2) I segretari provinciali eletti;

3) Il Presidente e I Vicepresidenti del DIPEA

4) I parlamentari nazionali ed europei;

5) I componenti del Comitato Centrale;

6) I componenti della Commissione di Vigilanza;

7) Il Segretario Nazionale;

 

CAPO VII

 

ORGANI DISCIPLINARI-SANZIONI

 

Art. 36

 

      Il Movimento esercita la funzione disciplinare a carico degli iscritti attraverso la Commissione di Vigilanza.

 

 

                          

Art. 37

 

                

Procedimento disciplinare

      

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti agli organi preposti. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dal Comitato di Presidenza.

Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche.

Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 giorni per ogni grado di giudizio.

Il termine per le impugnazioni è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.

Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun iscritto può prenderne visione.

 

Le misure disciplinari previste sono le seguenti:

a) il richiamo

b) la sospensione

c) l'espulsione

 

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli Organi del Movimento qualora ciò non comporti l'espulsione.

L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.

Il provvedimento di espulsione è sempre reso di pubblico dominio.

 

                         

 

Art. 38 - Altri ricorsi

 

I ricorsi in tutte le materie di competenza degli organi di sanzione possono essere presentati da chiunque sia iscritto al movimento e vi abbia diretto interesse personale.

I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria dell’organo competente

nel termine di 30 giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.

Il Comitato Centrale approva il Regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

 

 

Art. 39

 

La sanzione di espulsione può essere comminata solo dalla Commissione di Vigilanza, fatto salvo il diritto dell'interessato di ricorrere nei termini previsti sia per le decisioni di 1° che di 2° grado nei termini di 10 giorni dalla notifica per lettera raccomandata del provvedimento.

Del deferimento con la contestazione degli addebiti deve essere fatta comunicazione con lettera

raccomandata, nel termine di 30 giorni all'interessato, che ha facoltà di produrre scritti e documenti a sua difesa entro i 10 giorni successivi alla ricezione della comunicazione e di chiedere di essere ascoltato di persona.

 

 

Art. 40

 

Gli organi legittimati al deferimento ai sensi del precedente art. 49 possono disporre provvedimenti

cautelari immediati compresa la sospensione provvisoria da ogni attività politica che comporta anche il divieto di frequentare le sedi del Movimento fino alla conclusione del procedimento disciplinare.

 Il Presidente della Commissione di Vigilanza ha facoltà di revocare la sospensione cautelativa sia sul ricorso del deferito da presentare nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deferimento che per propria autonoma iniziativa.

Il Presidente è tenuto a comunicare immediatamente con lettera raccomandata RR le decisioni della

Commissione di Vigilanza al deferito, al Segretario Nazionale ed alla Federazione competente che provvede alla immediata pubblicazione ed alla esecuzione del provvedimento.

 

 

Avverso la decisione della Commissione di Vigilanza limitatamente ai provvedimenti della espulsione e della sospensione a tempo indeterminato, possono ricorrere al Comitato Centrale il Segretario Provinciale, il Segretario della UTL o il Segretario Nazionale, nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione stessa.

 

 

 

Art. 41

 

I componenti della Commissione di Vigilanza sono inamovibili e rimangono in carica per tutta la durata del Comitato Centrale che li ha nominati, salvo la decadenza che viene deliberata dal Comitato Centrale su segnalazione del Presidente della Commissione di Vigilanza dopo due assenze non giustificate da gravi e documentati motivi o per incompatibilità o per dimissioni.

 

Il Presidente della Commissione di Vigilanza procede alla sostituzione dei componenti della Commissione che per qualunque ragione vengano a mancare su proposta del Segretario Nazionale e dopo ratifica del Comitato Centrale nella prima riunione utile.

La sostituzione può essere pronunciata in caso di temporaneo allontanamento o di temporanea inattività del componente senza giustificato motivo.

 

 

CAPO VIII

 

ORGANI AMMINISTRATIVI

 

Art. 42

 

L'Amministratore Nazionale sovrintende alla gestione amministrativa del Movimento, in diretto collegamento con il Segretario Nazionale; presiede le riunioni del Collegio dei revisori.

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico e svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Rappresenta in giudizio il Movimento Politico e nomina difensori e procuratori.

 

L'Amministratore Nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue le delibere del Comitato Centrale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta al Comitato Centrale per l'approvazione.

Informa periodicamente il Comitato Centrale della situazione economico finanziaria del Movimento.

Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dal Comitato Centrale e dalle norme regolamentari.

Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.

L'Amministratore Nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati.

L'Amministratore Nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.

Ogni Organo Periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore Nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Può nominare fra i componenti il Comitato Centrale e tra gli iscritti particolarmente competenti e non aventi incarichi nelle Federazioni e nelle Segreterie Regionali, ispettori di finanza per i controlli sulle gestioni amministrative delle Federazioni provinciali, ovvero affidare di volta in volta, specifici incarichi e revisione amministrativa.

 

Art. 43

 

 

Il Collegio Centrale dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da 4 componenti.

Esso esamina la gestione amministrativa, controlla i bilanci preventivi e consuntivi e predispone proprie relazioni da sottoporre al Comitato Centrale in sede di approvazione dei bilanci medesimi. In caso di elezioni nomina due addetti tra i membri stessi del Collegio che dovranno curare l'attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente per il rendiconto delle spese elettorali sia dei singoli candidati che delle liste del Movimento.

I Revisori Contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente.

 

 

 

CAPO IX

 

FINANZIAMENTO DEL MOVIMENTO

 

Art. 44

 

                       

 

Le attività del Movimento sono finanziate da:

 

quote associative versate dai soci;

contributi volontari di soci o di terzi;

contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;

contributi pubblici;

sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge;

 

L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative è stabilito dal Comitato Centrale sentito l'Amministratore Nazionale.

Il Comitato Centrale determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi Nazionali e Periferici del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall'Amministratore Nazionale. Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli organi nazionali e locali ed è ripartita come segue:

sede nazionale 20%, organi locali 80%.

La normativa di carattere generale ed i ciriteri di ripartizione tra gli organi locali del Movimento Politico è predisposta con Regolamento dal Comitato Centrale.

 

                         

 

Art. 45

 

Autonomia amministrativa periferica

 

Le organizzazioni locali e periferiche rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dall'Amministratore Nazionale.

Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento.

Gli Organi Nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I membri degli Organi Locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.

E' in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

compravendita di beni immobili;

compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);

costituzione di società;

acquisto di partecipazioni in società già esistenti;

concessioni di prestiti;

contratti di mutuo;

rimesse di denaro all'estero;

apertura di conti correnti all'estero e valutari;

acquisto di valuta;

richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.

 

 

 

CAPO X

 

GLI ELETTI

 

Art. 46

 

Gli iscritti al MOVIMENTO chiamati a far parte delle Assemblee elettive (parlamentari nazionali ed europei, deputati e consiglieri regionali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali) devono attenersi, nell'esercizio delle loro funzioni, all'indirizzo politico fissato dal Congresso Nazionale ed alle conformi direttive dei competenti organi del Movimento ai quali spetta, a norma del presente Statuto tale funzione.

Essi sono tenuti a collaborare con gli organi centrali e periferici del Movimento in occasione delle campagne elettorali nelle quali sono candidati ed in quelle che comunque interessino il Movimento.

Sono tenuti altresì al corretto adempimento del mandato, a frequentare con scrupolo e diligenza le sedute dell'assemblea e quelle delle commissioni esercitando l'iniziativa politica, a rendere conto ai competenti organi dell'attività svolta ed a mettere il Movimento nelle condizioni di informare l'opinione pubblica.

 

Art. 47

 

I parlamentari nazionali ed europei ed i deputati e consiglieri regionali sono tenuti a contribuire all'autofinanziamento del Movimento, oltre che secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente Statuto, con una aliquota fissa mensile pari al 20% degli emolumenti da essi percepiti a qualsiasi titolo. Le somme così percepite dall’Amministratore Nazionale sono ripartite da questi, in intesa con la Segreteria Nazionale, tra gli organi centrali e periferici secondo parametri che dovrà stabilire.

Tutti i rappresentanti del Movimento eletti negli Enti cui le norme vigenti attribuiscono emolumenti a qualsiasi titolo sono tenuti a versare le quote previste dall'art. 9. Il Segretario Provinciale è tenuto a dare notizia di ogni inadempienza alla Segreteria Politica Generale.

 

Art. 48

 

L'inadempienza degli iscritti al Movimento chiamati a far parte delle assemblee elettive agli obblighi di cui agli artt. 9 e 65 comporta l'esclusione dalla candidatura nelle successive elezioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO XI

 

INCOMPATIBILITA'

 

Art. 49

 

La carica di Segretario Nazionale è incompatibile con quella di Presidente di gruppo della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo.

La carica di componente la Commissione di Vigilanza, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica di nomina del Movimento.

I parlamentari nazionali, europei, regionali e la carica di capogruppo regionale sono incompatibili con la carica di Segretario Federale. E' altresì incompatibile l'appartenenza a più assemblee elettive.

L'inadempiente è deferito dal Segretario Nazionale, su comunicazione del Segretario regionale e provinciale, alla Commissione Centrale di Disciplina che adotta i provvedimenti del caso ivi compresa la sospensione dalle cariche del Movimento. Per le incompatibilità di cui sopra può essere stabilita eccezionale e motivata deroga per un periodo determinato dal Segretario Nazionale.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 50

 

Per la validità delle riunioni degli organi collegiali dell'assemblea e dei Congressi è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti. Non è ammesso il voto per delega. Le norme sull'incompatibilità possono essere suscettibili di deroghe su motivata proposta della Segreteria Politica Generale e ratifica da parte del Comitato Centrale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Il nome è provvisorio